Cambio appalto nel settore della refezione scolastica, previsioni della contrattazione collettiva e limiti della tutela alla stabilità occupazionale

Cambio appalto nel settore della refezione scolastica, previsioni della contrattazione collettiva e limiti della tutela alla stabilità occupazionale

La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 288 del 14 agosto 2020, ha accolto le difese della società aggiudicataria del servizio di refezione scolastica del Comune di Alessandria, assistita dallo Studio in collaborazione con altri partner operanti nel territorio nazionale, ed ha riconosciuto la legittimità della riassunzione dei lavoratori impiegati nella precedente gestione con diverse condizioni normative ed economiche. 

Secondo la Corte, infatti, la lettura sistematica degli artt. 223 e ss. del CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo esclude l’opzione interpretativa ‘massimalista’ prospettata dalla difesa delle lavoratrici, secondo cui, in caso di cambio di gestione, le norme del CCNL imporrebbero l’obbligo di assunzione di tutti i lavoratori in capo alla gestione subentrante con il mantenimento delle stesse condizioni normative ed economiche applicate dalla gestione uscente. Le parti collettive hanno previsto che gli eventuali mutamenti organizzativi e contrattuali intervenuti con il subentro della nuova gestione possano incidere sulla posizione dei lavoratori, determinando la necessità di un ridimensionamento della forza lavoro o di condizioni normative ed economiche ‘peggiorative’; la valutazione di tali problematiche e la ricerca di eventuali soluzioni sono oggetto degli incontri di verifica con le organizzazioni sindacali.

Nel caso di specie, la società subentrante nella gestione del servizio ha dimostrato le ridotte esigenze del servizio in capo alla committenza (riduzione del numero di pasti/giorno), ma anche la sussistenza di mutamenti nel tipo di servizio offerto dal gestore subentrante (mutamenti nell’organizzazione, nelle modalità del servizio tramite il passaggio da un servizio gestito in house a un vero e proprio appalto di servizi, nonché mutamenti nelle tecnologie produttive utilizzate). A fronte di un capitolato di appalto che ha imposto all’appaltatore l’obbligo di dotarsi di un apposito centro di cottura e di un magazzino situato nelle vicinanze di tutte le scuole (nulla si prevedeva sul punto nel precedente contratto di servizi), un più dettagliato meccanismo dei trasporti dei pasti e una gestione delle eccedenze alimentari e dei residui della preparazione dei cibi (nulla era previsto in precedenza), una dettagliata descrizione dell’attività di pulizia e sanificazione ed una gestione informatizzata del servizio di iscrizione, prenotazione, addebito e pagamento del servizio di refezione scolastica (non previsti in precedenza), ed un più elevato utilizzo di derrate bio obbligatorie nella preparazione dei pasti, insieme a una riduzione del costo per singolo pasto è, pertanto, pienamente legittima – secondo la Corte di Appello di Torino – la ‘rivisitazione’ delle condizioni contrattuali applicate ai lavoratori ‘assorbiti’ dalla cooperativa, con particolare riferimento alla operata riduzione dell’orario di lavoro settimanale.

La sentenza si segnala per la sua importanza, in quanto la stessa, fra l’altro, accogliendo le argomentazioni della società aggiudicataria del servizio difesa dallo Studio, fornisce una chiara interpretazione dell’art. 50 del Codice degli appalti (d.lgs. n. 50 del 2016) il quale prevede che nei bandi di gara vengano inserite “specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione, da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore…”. Secondo la Corte piemontese, infatti, laddove la clausola sociale inserita nel Capitolato Prestazionale della stazione appaltante preveda un ‘principio di armonizzazione’, vale a dire una previsione di clausola sociale temperata dalla valutazione della “condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante, anche in relazione alle specifiche tecniche del nuovo contratto”, il diritto al mantenimento delle stesse condizioni di lavoro non è assoluto, ma deve essere contemperato (armonizzato) con le nuove modalità organizzative adottate dall’impresa aggiudicataria.

Studio legale Labour & Public – Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso – Prof. Avv. Antonio Lo Faro – Prof. Avv. Loredana Zappalà

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