Discriminazione per gravidanza versus crisi del rapporto fiduciario tra Sindaco e Comandante dei VVUU.
Con decreto n. 4716/2024 del 19.10.2024, il Tribunale Ordinario di Caltagirone, nell’accogliere le difese di un Comune siciliano assistito dallo Studio Legale Labour & Public – Caruso & Partner, ha rigettato il ricorso ex art. 38 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (c.d. codice delle pari opportunità tra uomo e donna) promosso dalla Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune, al fine di accertare la presunta natura discriminatoria del mancato rinnovo in Suo favore dell’incarico di elevata qualificazione (già posizione organizzativa). In particolare, la ricorrente lamentava che, in costanza della propria assenza dal lavoro perché in astensione per gravidanza a rischio, il Sindaco del Comune resistente non Le aveva rinnovato l’incarico di elevata qualificazione in ragione del suo status, conferendolo poi ad altro soggetto, configurandosi, per tale motivo, una discriminazione collegata alla gravidanza e alla maternità.
Il Comune resistente, assistito dallo Studio Legale Labour & Public – Caruso & Partner, osservava che il mancato rinnovo dell’incarico di E.Q. alla Comandante di P.M. andava ricondotto, contrariamente a quanto evidenziato dalla ricorrente, a una dinamica fattuale del tutto contraria a quella indicata in ricorso; in ragione del controverso rapporto professionale tra Sindaco e Comandante dei VVUU – particolarmente sensibile e diretto in un piccolo comune – il motivo del mancato rinnovo dell’incarico era riconducibile a fatti e circostanze che non intercettavano il fattore di rischio, bensì evidenziavano il venir meno del rapporto fiduciario tra le due figure amministrative. Si forniva, dunque, al Giudice una diversa lettura dei fatti di causa. Il reale conflitto, secondo la prospettazione dello Studio Labour & Public – Caruso & Partner, accolta dalla Giudice, non era certamente relativo alla denunziata discriminazione per maternità (onde l’azione processuale speciale appariva inappropriata e inammissibile), bensì a una diversa visione del ruolo di comandante dei VVUU: proattivo, dinamico e interventista, quella del Sindaco; più statico e burocratico-amministrativo, la interpretazione della funzione da parte della Comandante dei VVUU.
Onde il mancato rinnovo viene ricondotto al corretto utilizzo del potere discrezionale nell’assegnazione di un incarico ad alta intensità e salienza fiduciaria.
La Giudice, nell’accogliere le difese formulate dallo Studio Legale Labour & Public – Caruso & Partner, ha ritenuto che il mancato rinnovo dell’incarico di elevata qualificazione in favore della ricorrente non configurasse alcuna discriminazione di genere. In particolare, la Giudice ha osservato che “nel ricorso introduttivo la ricorrente ha lamentato il mancato conferimento di un incarico di Elevata qualificazione, che può in astratto qualificarsi come una “discriminazione diretta” in quanto, secondo la prospettazione della ricorrente, il comune non le avrebbe rinnovato l’incarico perché in stato di gravidanza. Sul punto deve ricordarsi che, in presenza di condotte datoriali discriminatorie, spetta al lavoratore che si ritenga leso dall’inosservanza nei propri confronti del principio della parità di trattamento dimostrare fatti od elementi di prova in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta. Solo qualora venga fornita la predetta prova da parte del lavoratore, si verifica un’inversione dell’onere della prova e spetterà alla controparte dimostrare che non vi sia stata violazione del principio di non discriminazione”. Secondo il convincimento della Giudice calatina, nel procedimento antidiscriminatorio non si verifica un’inversione dell’onere probatorio, bensì soltanto un’attenuazione del regime probatorio ordinario in favore del ricorrente, con il conseguente onere a carico di quest’ultimo di fornire, in ogni caso, in giudizio “elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, anche se non gravi, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso”. In applicazione del suddetto principio, la Giudice ha ritenuto che la ricorrente non ha allegato, nel caso di specie, fatti ed elementi tali da “specificare e dimostrare che tale status (ndr, di gravidanza) sia stata l’effettiva ragione giustificatrice della condotta lamentata”.
La Giudice ha, in ogni caso, rilevato l’assenza del nesso eziologico tra la condotta contestata e l’evento dannoso, poiché l’incarico di elevata qualificazione, seppur per un termine limitato, era stato rinnovato dal Comune temporaneamente anche a seguito della conoscenza dello status di gravidanza della ricorrente.
Da ultimo, la Giudice ha confermato la tesi difensiva sostenuta dal Comune di resistente, secondo la quale il mancato rinnovo dell’incarico di E.Q. alla ricorrente era da ricercare in “una serie di vicende che (l’)hanno coinvolt(a)…, indicate nel dettaglio nella memoria di costituzione che, sebbene non abbiano integrato comportamenti disciplinarmente rilevanti, hanno compromesso la relazione fiduciaria che legava la stessa e il sindaco del Comune resistente”.
In conclusione, nel caso di specie non è emerso alcun elemento che potesse fare ritenere che il Sindaco del Comune resistente avesse posto in essere una condotta discriminatoria nei confronti della ricorrente, essendo risultata piuttosto la contrapposizione tra le parti di tipo esclusivamente lavorativo, ossia legata alle modalità di esplicazione del ruolo di Comandante di Polizia Municipale da parte della ricorrente, e, in ogni caso, temporalmente antecedente allo stato di gravidanza della stessa.
Una decisione equilibrata che, seppure indirettamente, fornisce pure una direttiva di ordine generale: l’azione antidiscriminatoria non è un passe-partout per una tutela abbreviata, né tantomeno un veicolo su cui imbarcare ogni tutela di interessi professionali: nel caso de quo un ventilato, quanto improbabile, diritto al rinnovo dell’incarico di Elevata qualificazione. Il decreto dice pure che il “fattore di rischio di discriminazione”, deve essere preso davvero sul serio dal giudice.