IL TRASFERIMENTO MOMENTANEO E A FINI FORMATIVI DEL CAREGIVER NON RIENTRA  NEL DIVIETO DI MOBILITA’  PREVISTO  DALL’ART. 33, CO. 5, DELLA L. 104/199.  PREVALGONO LE RAGIONI DEL BILANCIAMENTO

IL TRASFERIMENTO MOMENTANEO E A FINI FORMATIVI DEL CAREGIVER NON RIENTRA  NEL DIVIETO DI MOBILITA’  PREVISTO  DALL’ART. 33, CO. 5, DELLA L. 104/199.  PREVALGONO LE RAGIONI DEL BILANCIAMENTO

Con Decreti di rigetto n. 71646/2024 e n. 71664/2024, pubblicati in data 11.7.2024, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha rigettato due ricorsi per provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. promossi da due dipendenti di una società di trasporto pubblico.

I ricorrenti, entrambi careviger, avevano dedotto di essere stati trasferiti dalla società datrice, senza il loro previo consenso, presso la sede centrale della stessa.

Sulla base di questi assunti, i ricorrenti adivano il Tribunale in funzione di giudice del lavoro per:

  • l’accertamento, in via d’urgenza, dell’illegittimità del trasferimento in quanto, secondo la prospettazione esposta nei ricorsi, sarebbe stato disposto in violazione dell’art. 33, co. 5, l. 104/1992 poiché assistono i figli disabili;
  • la condanna della resistente a riassegnare i lavoratori presso la sede precedente.

Si costituiva l’Azienda di Trasporto pubblico, rappresentata e difesa dallo studio Laplaw – Caruso & partner, rilevando che, nella fattispecie in esame, non era stato disposto alcun trasferimento ex art. 2103 c.c. ma soltanto un momentaneo e transitorio svolgimento di attività formativa nella sede centrale della società e quindi nell’interesse degli stessi ricorrenti, oltre che della società.  Si profilava quindi un potenziale conflitto del diritto del caregiver a non essere momentaneamente trasferito dalla sede abituale di lavoro, ritenuta più comoda per le esigenze di assistenza al disabile, e il diritto/dovere di formazione che, nella fattispecie, avrebbe implicato una mobilità, sebbene provvisoria, in una sede di lavoro non troppo distante dalla sede originaria di lavoro e dall’abitazione del caregiver.

E invero, la difesa ha evidenziato che l’azienda aveva comunicato ai lavoratori la ratio organizzativa alla base della decisione aziendale: ossia la necessità di formazione specifica del personale che ricopre funzioni di coordinamento (un processo con un inizio e una fine), per accrescerne le competenze e le conoscenze professionali e conseguentemente perseguire l’obiettivo aziendale di alzare il livello professionale di alcune figure specializzate.

Il Giudice del Lavoro di Roma ha integralmente accolto le difese del datore di lavoro  osservando che l’art. 33, co. 5, l. 104/1992, che implica il divieto di mobilità senza consenso del caregiver, troverà applicazione ogni qualvolta muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione. L’operatività della norma è dunque circoscritta alla fattispecie di mutamento definitivo della sede lavorativa e non, dunque, al temporaneo spostamento dei lavoratori.  Nel caso de quo, il Giudice era, dunque, chiamato a determinare il corretto equilibrio tra diritti e interessi diversi: la tutela del caregiver, intesa quale inamovibilità assoluta, e l’interesse aziendale (e dello stesso lavoratore) a porre in essere processi di formazione finalizzati a incrementare la sicurezza e l’efficienza aziendale.

Successivamente, avverso i decreti di rigetto del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in composizione monocratica, i lavoratori hanno proposto reclamo innanzi al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in composizione collegiale, nei quali ribadivano la presunta illegittimità della operazione aziendale consistita nell’averli trasferiti, senza il loro previo consenso. Orbene, mentre il Tribunale si era pronunciato sul fumus, il Collegio, quasi a completamento, ha affrontato il caso nel prisma del periculum. Con decreti di rigetto n. 93076/2024 e 93078/2024 del 04.10.2024,  i giudici hanno osservato che, nelle fattispecie esaminate, non è emersa la sussistenza dell’effettiva minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile al diritto vantato, poiché non è stata fornita la prova di allegazioni fattuali dai quali si potesse desumere l’incompatibilità dell’attività di assistenza e di ausilio dei reclamanti a beneficio dei propri figli disabili con la nuova e temporanea sede di lavoro, in quanto i lavoratori non si sono più recati a lavoro, avendo alternato assenze per ferie/permessi ex lege n. 104/1992, malattia e congedo straordinario. Le pronunce del Tribunale di Roma sono di grande rilievo, poiché affermano, tra le prime in Italia, la non estensibilità a tutti i mutamenti temporanei della sede lavorativa della tutela rafforzata prevista per i careviger  dall’art. 33, co. 5, l. 104/1992 che invece riguarda le ipotesi di mobilità (definitiva) dei lavoratori per ordinarie ragioni tecnico-produttive e la necessità di specifiche e precise allegazioni tese a dimostrare l’incompatibilità dell’assistenza dei disabili con le temporanee mutate esigenze aziendali.  Esse affermano, in ogni caso, la necessità di un equilibrato  bilanciamento tra interessi, diritti e doveri sociali di segno diverso

Share with

Start typing and press Enter to search