Nomina RSPP e responsabilità erariale: è legittimo l’incarico dirigenziale di responsabile della sicurezza conferito dal Direttore generale di una ASP ai sensi dell’art. 15-septies del d.lgs. n. 502 del 1992
Ennesima assoluzione da addebito di responsabilità erariale ottenuta dallo studio Labour & Public nei confronti di un Direttore generale di una Azienda sanitaria accusato di aver provocato un danno erariale a seguito del conferimento di un incarico dirigenziale di Responsabile della sicurezza ai sensi dell’art. 15-septies del d.lgs. n. 502 del 1992. Come è noto, il d.lgs. n. 81 del 2008 ha confermato la centralità del servizio di prevenzione e protezione (SPP), quale «insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori» (art. 2, c. 1, lett. l), nella gestione del sistema prevenzionale aziendale. Il SPP è composto da personale qualificato: tanto gli addetti (ASPP) che vi fanno parte, quanto il suo Responsabile (RSPP), che lo coordina, devono essere infatti «in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32» (art. 2, c. 1, rispettivamente lett. g, f).
Con una interessante pronuncia la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, n. 894 del 20 agosto 2021, ha rigettato l’ipotesi accusatoria della Procura regionale secondo la quale l’attribuzione dell’incarico dirigenziale a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di RSPP sarebbe stato effettuato in violazione dell’art. 7, comma 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del d.lgs. n. 165 del 2001.
Secondo la Procura, infatti, i requisiti richiesti dall’art. 32 del d.lgs. n. 81 del 2008 per l’attribuzione dell’incarico di RSPP non richiedevano un incarico dirigenziale, bensì solo una figura professionale prevista dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: figura che doveva essere ricercata all’interno dell’ASP (anche fra il personale non avente qualifica dirigenziale). Nel caso di specie, pertanto, la Procura ha ritenuto di fondare il teorema accusatorio sui seguenti assunti 1) la violazione della disciplina dell’art. 32 d.lgs n. 81 del 2008 in tema di nomina e requisiti del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) dell’Azienda; 2) la violazione della disciplina in tema di conferimento di incarichi esterni di cui all’art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, del d.lgs n. 165 del 2001; 3) la violazione ed errata applicazione dell’art. 15-septies del d.lgs n. 502 del 1992.
Correttamente, con la sentenza n. 894 del 2021 citata, la Corte dei Conti ha invece chiarito come, nel caso di specie, il richiamo all’art. 7, comma 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del d.lgs. n. 165 del 2001 e la sua presunta violazione fosse del tutto errato, trattandosi di disposizione che disciplina il ricorso al lavoro autonomo e “parasubordinato” nelle p.a. Come chiarito dalla Corte, «non rientrano in queste fattispecie le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, né possono essere affidati mediante rapporti di collaborazione gli stessi compiti svolti dai dipendenti dell’amministrazione».
Come evidenziato dalla difesa dello studio Labour & Public, l’atto aziendale e la dotazione organica dell’ASP prevedevano, infatti, che il ruolo in questione fosse ricoperto da una figura di lavoratore subordinato, che – nel caso di specie, tenuto conto del livello di complessità aziendale – doveva avere qualifica dirigenziale; ciò nel rispetto dell’art. 32 del d.lgs. n. 81 del 2008, ove si ribadisce che le capacità ed i requisiti professionali degli addetti e responsabili (interni o esterni) del SPP devono essere «adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative» e, quindi, tali da consentire loro di poter effettuare una valutazione adeguata dei rischi presenti sul luogo di lavoro.
Preso atto della insindacabilità dell’atto aziendale in relazione alla istituzione di uffici di livello dirigenziale e tenuto conto che, nell’ASP in questione, non vi era alcun dirigente interno in possesso dei requisiti per l’attribuzione dell’incarico di RSPP deve, pertanto, ritenersi pienamente legittimo il conferimento da parte del Direttore generale pro tempore di un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 15-septies del d.lgs. n. 502 del 1992, effettuato previa verifica della sussistenza di personale dirigenziale interno in possesso dei titoli e tramite selezione pubblica.
Studio legale Labour & Public – Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso – Prof. Avv. Antonio Lo Faro – Prof. Avv. Loredana Zappalà